OBBLIGHI E DIVIETI PER I PROPRIETARI E DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI

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04/03/2021

E’ doveroso richiamare la pubblica attenzione sul necessario rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l’ambiente e a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte degli stessi.

In seguito alle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute, l’Amministrazione Comunale ha registrato un evidente disagio dei cittadini determinato, da un lato, dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro proprietari e/o detentori sul suolo ovunque si trovino (strade, marciapiedi, zone verdi pubbliche in genere, nelle zone attrezzate per bambini, ecc.), con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, e, dall’altro, dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli animali.

Al fine di assicurare il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico ed il decoro dell’ambiente urbano oltre che garantire una serena vivibilità degli spazi comuni e aree pubbliche, anche alla luce della presenza in crescita di cittadini che sono dediti alle attività di walking, running o biking, si è reso necessario intervenire con l’ordinanza n. 11 del 04.03.2021 con l’obiettivo di salvaguardare l’incolumità pubblica e consentire la circolazione dei cani nei luoghi pubblici od aperti al pubblico soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e in caso di necessità anche di museruola, oltre a garantire agli animali stessi un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.

 

Cosa devono fare i cittadini

CUSTODIA DEI CANI

I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani devono assicurare la custodia dei loro animali e devono adottare tutte le misure idonee ed adeguate per evitarne l’allontanamento o la fuga, ovvero per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di persone. Gli animali non possono essere lasciati liberi, salvo che l’edificio od il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada. Le recinzioni di pertinenza devono essere adeguate in modo tale da impedire agli animali di scavalcarle, ovvero superarle con la testa e/o introdurvi le fauci verso l’esterno, al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi.

 

È fatto obbligo di fornire ai propri animali: a) regolarmente il cibo e l’acqua, in quantità sufficienti; b) le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; c) idoneo esercizio fisico; d) una regolare pulizia degli spazi di dimora; d) gli appositi trattamenti antiparassitari per prevenire la diffusione di zecche o di altri parassiti.

 

 

 

DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

È fatto obbligo a tutti i proprietari, detentori a qualsiasi titolo e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su aree pubbliche od aperte al pubblico, nei giardini e nei parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non siano oggetto di specifico “divieto di passeggio di cani”:

a) di munirsi, esibendo su richiesta degli Organi di Vigilanza, di materiale per la pulizia od altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane, facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.

 

CONDOTTA DEI CANI

È fatto obbligo di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico od aperto al pubblico al guinzaglio (avente lunghezza massima pari a 1,50 m.) e di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane stesso in caso di rischio per l’incolumità di persone o di animali, ovvero su richiesta delle Autorità competenti.

 

È fatto obbligo ai proprietari dei cani di affidare gli stessi esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente.

 

In caso di trasporto di cani su autoveicoli e/o in caso di sosta dei mezzi, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permetterne una ventilazione all’interno, evitando, al tempo stesso, che gli animali possano fuoriuscire con la testa.

 

DIVIETI

È vietato condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico od aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza variabile. È altresì vietato condurre in luogo pubblico od aperto al pubblico i cani registrati ai sensi dell'art. 3, III° comma, della O.M. del Ministero della Salute 6 agosto 2013 e ss. mm. ii. (cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, registrati presso il competente Servizio Veterinario).

 

COSA FA LA POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale, preposta alla vigilanza in merito al rispetto del presente Provvedimento, è abilitata a richiedere la dimostrazione del possesso dell’attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (condotta cani) e parimenti la verifica della corretta iscrizione alla “Anagrafe degli Animali d’Affezione (A.A.A.)”.

 

Nel caso di inottemperanza e/o di inadempienza alle prescrizioni dell’ordinanza, la Polizia Locale ha facoltà, per motivi di Pubblica Sicurezza, di interdire la circolazione in luogo pubblico od aperto al pubblico dell’animale, pena l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale nei confronti di chi, in quel momento, ha la custodia del cane.

 

 

SANZIONI

Le violazioni alla presente Ordinanza comporteranno l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ex art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., i cui proventi spetteranno al Comune.

 

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